scarica PDF REGOLAMENTO DI ISTITUTO aggiornamento 2021
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INDICE
2 – Lo studente ha diritto ad una formazione culturale professionale qualificata. 1
3 ‑ Gli studenti sono tenuti: a frequentare regolarmente i corsi 2
IV ‑ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.. 2
V ‑ NORME COMPORTAMENTALI E SANZIONI DISCIPLINARI 3
5 – Si configurano alcune norme comportamentali 3
6 – Gli studenti possono accedere alla propria sede o plesso di appartenenza. 3
7 ‑ Le assenze superiore ai cinque giorni 3
9 ‑ In caso di malessere dell’alunno. 3
10 – Ritardi e uscite anticipate. 4
12 ‑ Nel corso delle ore di insegnamento. 4
13 ‑ All’inizio dell’anno scolastico lo studente riceve il libretto personale. 4
14 – Le biciclette possono essere posteggiate all’interno della sede e dei plessi 5
15 ‑ Le studentesse e gli studenti durante l’orario scolastico non possono uscire. 5
17 ‑ Le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato. 5
18 ‑ Le studentesse e gli studenti sono tenuti a risarcire la scuola. 5
19 ‑ Le studentesse e gli studenti sono invitati ad avere cura delle cose personali 5
20 ‑ La biblioteca e i vari laboratori dell’istituto favoriscono l’integrazione dell’insegnamento. 5
21 ‑ Gli studenti possono accedere alla Biblioteca e ai laboratori osservando il regolamento. 5
22 ‑ Finalità dei provvedimenti disciplinari 6
23 ‑ Organi competenti dell’erogazione delle sanzioni 6
25 ‑ Sanzioni: criteri regolativi 6
VI ‑ ORGANIZZAZIONE E REGOLE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 8
29 ‑ Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale. 8
30 – Il Consiglio di classe è convocato dal Capo di Istituto. 8
31 ‑ Il Collegio dei docenti è convocato per gli adempimenti di cui all’art.7 del T.U. 8
32 ‑ Il Consiglio di Istituto nella sua prima seduta è presieduto dal Capo di Istituto. 8
33 ‑ Il consiglio elegge anche un vicepresidente. 8
34 ‑ Il Consiglio è convocato dal presidente. 8
35 ‑ Il Consiglio di Istituto predispone annualmente. 8
36 ‑ Le sedute e gli atti dei Consiglio sono pubblici. 8
37 ‑ Il Dirigente scolastico convoca il comitato per la valutazione. 9
VII‑ ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 9
38 – È autorizzata la diffusione di materiali e l’utilizzazione della bacheca. 9
39 – È vietata la propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola. 9
40 ‑ Tutti i genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali 9
VIII‑ REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE. 9
41 ‑ Le visite guidate e i viaggi d’istruzione. 9
IX ‑ REGOLAMENTO BIBLIOTECA DI ISTITUTO.. 9
X ‑ NORME GENERALI PER L’USO DEI LABORATORI 10
XI ‑ LABORATORIO DI INFORMATICA E LABORATORIO LINGUISTICO.. 11
XII‑ REGOLAMENTO PER L’USO DEL FORNO PER CERAMICA.. 12
Allegato B ‑ Regolamento di visite e viaggi di Istruzione. 17
Allegato C – Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 19
Allegato D – Divieto di fumo: la procedura attuativa. 23
- DECRETO LEGGE N. 104/13 – DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE. 23
- ISTRUZIONI OPERATIVE AI FUNZIONARI INCARICATI DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO.. 23
- NOMINA RESPONSABILE DIVIETO DI FUMO.. 23
- DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO IN QUALITÀ DI FUNZIONARI INCARICATI 23
- RESPONSABILI DIVIETO DI FUMO.. 23
PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO.. 34
I ‑ PRINCIPI GENERALI
Il Regolamento di Istituto è il documento che comprende le norme del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “F. Casorati” deliberate dal Consiglio d’Istituto, come previsto dall’art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 297/94, e viene adottato o modificato previa consultazione dei genitori e degli studenti. Il presente Regolamento è affisso albo di tutti i plessi e pubblicato online sul sito ufficiale della scuola al seguente indirizzo http://www.liceodellearticasorati.edu.it .
1 – In riferimento allo “Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria” (DPR 24911/1998, come modificato dal DPR 235 del 12/2007 ed eventuali successive modifiche, d’ora in poi citato come “Statuto”), la scuola è luogo di formazione di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica (Statuto art.l); la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni (Statuto art.2); la comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante‑studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze all’inserimento nella vita attiva (Statuto art.3); la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale culturale (Statuto art.4).
A norma della legge 71/2017, che prevede la promozione degli interventi finalizzati alla prevenzione degli episodi di bullismo e cyberbullismo, la scuola è inoltre tenuta a nominare un referente specifico e a promuovere azioni, corsi, progetti e a diffondere buone pratiche di contrasto a tale fenomeno.
II ‑ DIRITTI DEGLI STUDENTI
2 – Lo studente ha diritto ad una formazione culturale professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Gli studenti, italiani e stranieri, hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di associazione, di riunione di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
Inoltre gli studenti del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “F. Casorati” possono inoltrare richiesta di cambio del percorso formativo* secondo le seguenti specifiche indicazioni:
- gli studenti del Liceo Artistico possono presentare la richiesta di cambio di indirizzo nel corso del terzo anno curricolare entro la fine del primo quadrimestre previa autorizzazione del consiglio di classe;
- gli studenti del Liceo Musicale possono presentare richiesta di cambio di strumento (passaggio da I strumento a secondo e viceversa, cambio del I strumento, cambio del II strumento) entro il primo biennio. La richiesta, presentata dalla famiglia al Dirigente Scolastico e per conoscenza al Fiduciario del Liceo Musicale, deve essere sottoscritta per approvazione dai docenti di strumento coinvolti e non può essere inoltrata dopo il mese di aprile. Nello stesso anno scolastico verrà svolta a giugno la prova di strumento alla presenza di una commissione composta dal Dirigente Scolastico, un docente con funzione di segretario e almeno tre docenti di strumento, uno dei quali docente dello strumento della prova d’esame. Eccezionalmente tale richiesta può essere presentata anche nel secondo biennio, ma è necessaria l’approvazione del Dirigente Scolastico, dei docenti di strumento coinvolti e del consiglio di classe interessato, i quali esaminata la richiesta, in sede di prima riunione utile, compreso lo scrutinio di fine quadrimestre, potranno verbalizzare la propria decisione a favore di tale cambio o motivando la risposta negativa. La richiesta della famiglia, debitamente motivata, deve essere indirizzata, tramite la segreteria scolastica, al Dirigente Scolastico e per conoscenza al Fiduciario del Liceo Musicale e al Consiglio di Classe interessato.
- gli studenti del Liceo Coreutico possono richiede il cambio di indirizzo, tra danza classica e danza contemporanea, constatata la concessione di entrambi gli indirizzi da parte dell’UST, in base ai parametri numerici degli iscritti richiesti dal MIUR. *
*Le richiete sono soddisfatte solo se sussistono tutte le condizioni di fattibilità rilevate dalla scuola in applicazione delle norme e disposizioni superiori.
III ‑ DOVERI DEGLI STUDENTI
3 ‑ Gli studenti sono tenuti: a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; a mantenere un comportamento corretto e costruttivo; ad avere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni; ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza, a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
IV ‑ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
4 ‑ All’atto dell’iscrizione i Docenti, i Genitori e gli Studenti sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità previsto dallo Statuto. Il testo del patto è allegato al Verbale dei Consiglio di Istituto; una copia controfirmata da tutti i contraenti è consegnata alla famiglia e una copia conservata nel fascicolo personale dello studente. Le revisioni del testo del patto sono disposte con delibera del Consiglio di Istituto, sentito il parere di tutte le componenti interessate.
V ‑ NORME COMPORTAMENTALI E SANZIONI DISCIPLINARI
5 – Si configurano alcune norme comportamentali per un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Le relative sanzioni e relativi procedimenti sono disposti dagli organi competenti, secondo i criteri di seguito indicati sensi dello Statuto e normative vigenti. Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie studenti sono vincolati al rispetto delle norme definite dal presente Regolamento, per le eventuali violazioni di tali norme si adotteranno i provvedimenti disciplinari e le sanzioni previste nell’Allegato A del presente regolamento, mentre nell’Allegato C – Prevenzione e Contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – si riportano le caratteristiche di tali fenomeni, le azioni di prevenzione e di contrasto adottate dal nostro Liceo Casorati con le relative sanzioni previste dalla Legge 29 maggio 2017, n.71. In particolare la nostra attenzione è rivolta innanzitutto a prevenire questi fenomeni attraverso il consolidato Progetto Tommaso, il referente di istituto e la rete di supporto e collaborazione iniziale, che si crea appena si riscontrano i primi indizi di comportamenti non adeguati costituita da: Dirigente scolastico, referente di istituto, studenti formati, docenti del consiglio di classe e genitori dello studente indiziato, psicologa (verificate le possibilità economiche del Liceo). A seconda della gravità tale rete si estende con il coinvolgimento: di un assistente sociale, della polizia postale o locale fino a giungere, per i casi gravi, all’intervento del Questore come previsto dalla Legge 29 maggio 2017, che può, su segnalazione della scuola, convocare un minore ultraquattordicenne ed un tutore responsabile genitoriale e sanzionarlo secondo il vigente codice penale (DL 23-02-2009 art.8). Con simili caratteristiche è prevista l’attivazione di una rete di prevenzione e contrasto all’assunzione di droga nella scuola da parte degli studenti.
6 – Gli studenti possono accedere alla propria sede o plesso di appartenenza al suono della prima campanella delle ore 7:55. Gli studenti e gli insegnanti si avviano alle rispettive aule nelle quali devono trovarsi al secondo suono della campanella per l’appello ore 8:00.
Per il Liceo Musicale, vista la collocazione del plesso e l’orario di inizio posticipato alle 8:15, gli studenti possono accedere all’atrio dell’edificio dalle 7:45 ovvero 25 minuti prima della campanella. Il referente di plesso deve predisporre la sorveglianza di un docente utilizzando i minuti di recupero da svolgere in ore a disposizione o assistenza intervalli.
7 ‑ Le assenze superiore ai cinque giorni sono giustificate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Se inferiori a cinque giorni sono giustificate dall’insegnante della prima ora. I minori che siano stati assenti dalla scuola devono presentare la giustificazione di un genitore o di chi ne fa le veci, sottoscritta con firma autografa e corrispondente a quella autorizzata, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente sul libretto personale.
8 ‑ Le assenze o le uscite anticipate dovute ad attività sportive* o artistiche-musicali-coreutiche, anche se documentate, sono giustificate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la famiglia deve comunicarle in anticipo al Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Dopo un’astensione collettiva dalle lezioni l’alunno è riammesso in classe solo se munito della dichiarazione attestante che i genitori sono al corrente dell’assenza. In mancanza della dichiarazione verrà seguita la stessa prassi usata per le studentesse e gli studenti privi di giustificazione.
*dovranno essere documentate preventivamente con la dichiarazione della società sportiva e il calendario delle gare con rispettivi orari
9 ‑ In caso di malessere dell’alunno l’istituto avvertirà telefonicamente la famiglia per far riportare a casa lo studente, adottando nel frattempo le misure necessarie di primo soccorso.
10 – Ritardi e uscite anticipate: le entrate posticipate ( giustificate o non dai genitori) saranno riportate sul registro elettronico dal docente in servizio fino a quindici minuti dopo il suono della seconda campanella; l’ingresso in classe, successivamente, sarà consentito solo nel cambio fra la prima e la seconda ora e fra la seconda e la terza ora e sarà riportato sul registro elettronico dal docente in servizio; se i ritardi sono dovuti ai mezzi di trasporto, previa verifica della segreteria/coordinatore di plesso, gli studenti sono autorizzati ad entrare. Oltre l’inizio della terza ora nessuno studente potrà entrare negli edifici del Liceo Casorati, ad esclusione di quelli autorizzati in conseguenza del proprio orario di frequenza scolastica (gli studenti che non si avvalgono della IRC, quelli in orario per le lezioni individuali di strumento musicale, quelli con percorsi formativi personalizzati concordati con i docenti e quelli che si sono sottoposti a visite mediche specialistiche*, a vaccinazioni, a controlli in pronto soccorso, *queste ultime situazioni dovranno essere documentate preventivamente o successivamente con certificazioni mediche (richiesta di visita specialistica da parte del medico di base oppure impegnative ecc..). Il superamento di 5 entrate posticipate comporterà da parte del Consiglio di Classe la relativa valutazione per stabilire eventuali provvedimenti disciplinari e/o conseguenze sul voto di condotta.
Le uscite anticipate, in caso di minorenni, sono permesse dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato solo in presenza di un genitore o nel caso non si tratti di malore, solo in casi eccezionali con richiesta inviata tramite mail istituzionale dal genitore e confermata telefonicamente alla segreteria. Nel caso venga concessa l’uscita anticipata, il docente in servizio dovrà riportarla sul registro elettronico indicando l’orario d’uscita. Non sono ammessi più di 5 permessi di uscita anticipata durante l’anno scolastico, superati i quali il Consiglio di classe valuterà se prendere provvedimenti disciplinari e/o considerato ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. In caso di malore l’alunno minorenne può allontanarsi dall’istituto scolastico solo con un genitore/suo delegato, sentita la famiglia, con personale sanitario inviato dal servizio d’emergenza 118. Anche gli studenti maggiorenni dovranno presentare giustificazione scritta, firmata da loro o dai genitori, per spiegare i motivi di eventuali ritardi o uscite anticipate. Nel caso si rilevi un ritardo abituale, questo verrà sanzionato in base all’all. A del Regolamento.
I permessi di entrata posticipata e uscita anticipata per motivi di trasporto, con validità annuale , si richiedono al Consiglio di classe tramite la segreteria su apposito modulo, corredato dal quadro orario dei mezzi pubblici di riferimento, entro la riunione di ottobre/novembre. Il permesso è concesso dal Consiglio di classe verificata l’effettiva necessità e in limiti che non costituiscano una significativa diminuzione del monte ore annuo curricolare dell’alunno; il permesso di ingresso/uscita fuori orario si intende comunque sospeso nel caso di verifica programmata.
Ricordando il rispetto dell’orario delle lezioni tutti i permessi saranno concessi soltanto in casi gravi ed eccezionali. Periodicamente i docenti comunicheranno ai genitori, sul registro elettronico e/o con lettera, il cumulo di ritardi e uscite anticipate effettuati dagli studenti in modo reiterato e strategico, tale atteggiamento inciderà sul voto di condotta.
11 ‑ Sono assimilate alle lezioni le attività di ricerche culturali, i lavori di gruppo e le visite istruttive ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero.
12 ‑ Nel corso delle ore di insegnamento, gli studenti possono lasciare l’aula, non più di uno per volta, purché autorizzati dall’insegnante; per la sezione musicale tranne la mezz’ora successiva all’intervallo breve, per permettere ai collaboratori scolastici di sanificare i servizi.
13 ‑ All’inizio dell’anno scolastico lo studente riceve il libretto personale sul quale andranno annotate le giustificazioni; i voti e le comunicazioni scuola‑famiglia verranno comunicati esclusivamente tramite registro elettronico. Le modalità per il ritiro del libretto sono le seguenti: per gli studenti minorenni il libretto viene ritirato dal genitore che appone la sua firma sul libretto stesso davanti all’incaricato di segreteria. Nel caso in cui entrambi i genitori fossero impossibilitati a ritirare personalmente il libretto, l’alunno presenterà alla segreteria fotocopia della carta d’identità di uno dei genitori in modo che si possa accertare l’autenticità della firma apposta sul libretto.
14 – Le biciclette possono essere posteggiate all’interno della sede e dei plessi del Liceo Casorati negli spazi appositamente predisposti. In particolare nella sede del Liceo Artistico di Novara le auto e le moto non possono accedere nel cortile interno, casi eccezionali richiedono l’autorizzazione della Presidenza. Nel plesso del Liceo Musicale le auto possono accedere al parco interno solo in casi eccezionali e possono avvicinarsi all’ingresso solo per il carico/scarico dopo il quale vanno parcheggiate sul prato vicino al passo carraio evitando di sostare sotto le piante del parco o di invadere il cortile antistante l’uscita.
15 ‑ Le studentesse e gli studenti durante l’orario scolastico non possono uscire dagli spazi dell’istituto, sede o plesso di appartenenza, e non possono fermarsi nei cortili senza l’assistenza dei docenti o dei collaboratori scolastici incaricati.
16 ‑ Le studentesse e gli studenti possono recarsi presso gli Uffici di Segreteria nelle ore stabilite. È fatto divieto di entrare in Segreteria senza autorizzazione della Presidenza.
Le studentesse e gli studenti del Liceo Musicale e di altri plessi, per le questioni non demandate al Fiduciario di plesso, potranno recarsi presso gli Uffici di Segreteria, preavvisando il personale di segreteria tramite il Fiduciario di plesso.
17 ‑ Le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata scolastica; a indossare un abbigliamento adatto alle finalità educative e didattiche perseguite dall’istituzione scolastica, nel rispetto dei docenti, dei compagni di classe e delle persone coinvolte nei vari ambiti in cui si svolgono le attività curricolari ed extracurricolari: lezione, attività laboratoriali, visite e viaggi di istruzione, concerti, danza, teatro, ecc.; a rispettare strutture e attrezzature e a utilizzare gli appositi cestini dei rifiuti per la raccolta differenziata. In particolare è considerato sanzionabile, con ammonizione scritta, l’uso dei cellulari o di qualsiasi altro supporto che possa connettersi in rete durante le verifiche o i compiti in classe che non ne prevedano specificatamente l’utilizzo. A norma della legge 3/2003 “tutela della salute dei non fumatori” e norma dell’articolo 4 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 è proibito fumare in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola, cortili compresi e successive integrazioni. Il mancato rispetto della norma è sanzionato ai sensi della suddetta legge. Nell’Allegato A- Sanzioni sono indicati i provvedimenti disciplinari e le sanzioni previste.
18 ‑ Le studentesse e gli studenti sono tenuti a risarcire la scuola per i danni eventualmente provocati, per incuria e/o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche, inoltre a risarcire gli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.
19 ‑ Le studentesse e gli studenti sono invitati ad avere cura delle cose personali poiché il Liceo non può rispondere di beni e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.
20 ‑ La biblioteca e i vari laboratori dell’istituto favoriscono l’integrazione dell’insegnamento con la ricerca individuale di gruppo ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare e approfondire la loro cultura e ai docenti strumenti per la consultazione, per la sperimentazione e l’aggiornamento. Tali strutture sono affidate ad un Insegnante referente. Il Liceo Casorati attua il progetto Mlol biblioteca digitale.
21 ‑ Gli studenti possono accedere alla Biblioteca e ai laboratori osservando il regolamento e l’orario stabilito all’inizio di ogni A.S.
22 ‑ Finalità dei provvedimenti disciplinari. Con riferimento all’articolo 1 dei D.P.R. 235 dei 21/11/2007 che apporta modifiche integrazioni all’articolo 4 del D.P.R. 249 dei 24/06/1998 ed eventuali successive modifiche, si affermano i seguenti criteri ispiratori di eventuali provvedimenti disciplinari: “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento dei senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sul voto di condotta, il quale se insufficiente determina la non ammissione. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità”.
23 ‑ Organi competenti dell’erogazione delle sanzioni. Con riferimento all’articolo 1 dei D.P.R. 235 dei 21/11/2007 che apporta modifiche integrazioni all’articolo 4 dei D.P.R. 249 dei 24/06/1998 ed eventuali successive modifiche, “1e sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto”. In base all’art. 5 D. Lgs. N. 297/1994, il consiglio di classe in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto le rappresentanti e i rappresentanti delle studentesse, degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell’organo la studentessa o lo studente sanzionato o il genitore. Nel caso in cui ciò avvenga il consiglio di classe provvederà a nominare un sostituto.
24 ‑ Sanzioni: definizione. Con riferimento all’articolo 1 dei D.P.R. 235 dei 21/11/2007 che apporta modifiche integrazioni all’articolo 4 dei D.P.R. 249 dei 24/06/1998 ed eventuali successive modifiche: “le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica”.
25 ‑ Sanzioni: criteri regolativi. La studentessa o lo studente che incorrano in violazioni del regolamento disciplinare in flagranza o sulla base di accertamenti successivi al fatto verranno avvisati dell’apertura di un procedimento disciplinare nei loro confronti o da parte del docente che assiste al fatto o da parte dell’organo scolastico (normalmente il consiglio di classe) incaricato di provvedere all’accertamento dei fatti. Nel caso in cui lo studente sia minorenne verrà contestualmente avvisata la famiglia attraverso la Segreteria. L’avviso viene formalizzato verbalmente nel caso di violazioni in flagranza e perfezionato per iscritto successivamente (nel caso di note disciplinari il perfezionamento dell’avviso si intende espletato con la trascrizione sul registro di classe del richiamo verbale). Lo svolgimento del contraddittorio volto all’accertamento delle responsabilità della studentessa o dello studente deve avvenire nel più breve tempo possibile. L’erogazione delle note disciplinari non prevede, di norma, la necessità di un contraddittorio. La studentessa o lo studente individua una figura (insegnante, studente o genitore) che rivesta il ruolo di difensore davanti all’organo incaricato di valutare il fatto (consiglio di classe o consiglio d’Istituto). Il consiglio di classe o il consiglio d’Istituto per poter esercitare le proprie funzioni deliberative deve essere perfetto. Con riferimento all’articolo 1 dei D.P.R. 235 dei 21/11/2007 che apporta modifiche integrazioni all’articolo 4 dei D.P.R. 249 dei 24/06/1998 ed eventuali successive modifiche: “il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (…) L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. ( … ) Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo dei corso di studi o, nei casi meno gravi, dai solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico”. Si veda il quadro riassuntivo (allegato A)
26 ‑ Percorsi di recupero. Con riferimento all’articolo 1 dei D.P.R. 235 dei 21/11/2007 che apporta modifiche integrazioni all’articolo 4 dei D.P.R. 249 dei 24/06/1998 ed eventuali successive modifiche: “Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”.
27 ‑ Organi di garanzia. Con riferimento all’articolo 2 del D.P.R. 235 dei 21/11/2007 che apporta modifiche integrazioni all’articolo 5 dei D.P.R. 249 dei 24/06/1998 ed eventuali successive modifiche: “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo dì garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, dei quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. […] L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento”. Il numero dei componenti dell’organo di garanzia non può essere minore di 4 fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell’organo di garanzia la studentessa o lo studente sanzionato o il genitore. Nel caso in cui ciò avvenga l’organo di garanzia provvederà a nominare un sostituto. L’organo di garanzia per poter esercitare la propria funzione deliberativa deve essere perfetto. Per quanto riguarda le eventuali impugnazioni delle decisioni dell’organo di garanzia dei Liceo Artistico Statale è competente l’Organo di garanzia regionale, c/o Direzione Generale Regionale, via P. Micca 20, 10122 Torino, tel. 0115163611.
“Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dei presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. ( … ) L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.( … ) Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.In caso di decorrenza dei termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico può decidere indipendentemente dall’acquisizione dei parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. ( … ) Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso”.
VI ‑ ORGANIZZAZIONE E REGOLE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle seguenti norme e procedure:
28 ‑ La convocazione deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l’ordine del giorno e in allegato i materiali su cui si chiede deliberazione.
29 ‑ Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Ciascun organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, raggruppando a date prestabilitegli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte, pareri.
30 – Il Consiglio di classe è convocato dal Capo di Istituto su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei suoi membri, escluso dal computo il suo Presidente. Il Consiglio di norma si riunisce almeno due volte al quadrimestre.
31 ‑ Il Collegio dei docenti è convocato per gli adempimenti di cui all’art.7 del T.U. e per quanto previsto dal presente Regolamento, con avviso predisposto e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l’Ufficio di Presidenza debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti dei collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.
32 ‑ Il Consiglio di Istituto nella sua prima seduta è presieduto dal Capo di Istituto, fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri dei Consiglio, del proprio Presidente, con le seguenti procedure:
‑ l’elezione ha luogo a scrutinio segreto;
‑ sono candidati tutti i genitori membri dei Consiglio;
‑ viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti dei Consiglio;
‑ qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, purché abbiano partecipato alla votazione la metà + uno (51%) dei componenti in carica; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
33 ‑ Il consiglio elegge anche un vicepresidente con le stesse modalità previste per il presidente.
34 ‑ Il Consiglio è convocato dal presidente su propria iniziativa, su richiesta dal Presidente della Giunta Esecutiva o almeno di un terzo dei componenti dei Consiglio stesso. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno. L’ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza.
35 ‑ Il Consiglio di Istituto predispone annualmente, comunque sempre alla vigilia del suo rinnovo, la relazione annuale da inviare, firmata dai Presidenti dei Consiglio e della Giunta, agli organi competenti, entro quindici giorni dalla sua approvazione.
36 ‑ Le sedute e gli atti dei Consiglio sono pubblici. Possono partecipare alle sedute dei Consiglio, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.
37 ‑ Il Dirigente scolastico convoca il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti alla conclusione dell’anno di formazione e/o del periodo di prova ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
VII‑ ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle norme.
38 – È autorizzata la diffusione di materiali e l’utilizzazione della bacheca o degli appositi spazi per l’affissione di volantini, giornali murali e altro a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per l’Istituto siano preventivamente vistati dalla Presidenza per presa visione. Nel caso la Presidenza esprima parere negativo, lo scritto verrà sottoposto al giudizio definitivo di una Commissione eletta dal Consiglio di Istituto e composta da un membro per ogni componente.
39 – È vietata la propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali.
40 ‑ Tutti i genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del T.U. e delle seguenti modalità:
‑ sia fatto conoscere a tutti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria di almeno 48 ore;
‑venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell’assemblea. Chi non intende partecipare all’assemblea fra gli studenti ha diritto di svolgere le normali ore di attività didattica;
‑ sia riconosciuto al personale docente il diritto alla parola su richiesta dell’interessato.
VIII‑ REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
41 ‑ Le visite guidate e i viaggi d’istruzione presuppongono una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico da parte dei docenti all’interno dei Consiglio dì classe. I viaggi d’istruzione hanno infatti lo scopo non solo di attivare processi di socializzazione degli studenti ma soprattutto di integrare la normale attività della scuola o sul piano della formazione generale degli studenti o sul piano del completamento della preparazione specifica in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Pertanto i Docenti interessati ad effettuare viaggi di istruzione dovranno definir negli obiettivi e curarne l’organizzazione in prima persona col supporto della commissione viaggi. Per quanto riguarda il Regolamento delle visite e dei viaggi di istruzione, si veda l’allegato B.
IX ‑ REGOLAMENTO BIBLIOTECA DI ISTITUTO
Il Liceo partecipa al progetto in rete MLOL. La Biblioteca è una significativa offerta di servizio culturale che l’istituto mette a disposizione dell’insegnamento scolastico e costituisce un importante patrimonio di utilità e valore.
42 ‑ La Biblioteca d’istituto è aperta in tutti i giorni di lezione nell’orario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico dall’apposita commissione in base alla disponibilità effettiva di presenza del Responsabile.
43 ‑ Possono usufruire della Biblioteca gli studenti, in orario di lezione autorizzati dall’insegnante o dal Dirigente scolastico, tutto il personale della scuola, nonché gli studenti che ne facciano richiesta.
44 ‑ Non è consentito l’uso della Biblioteca fuori degli orari indicati. Non è consentito l’accesso ai locali a personale non autorizzato.
45 ‑ Sono considerati personale addetto tutti coloro che danno disponibilità ad effettuare ore di servizio in Biblioteca, sia tra il personale docente che tra il personale ATA.
46 ‑ Il prestito dei volumi è di due tipi: consultazione giornaliera e consultazione domiciliare.
47 ‑ Il prestito giornaliero consente la consultazione di volumi al di fuori dei locali della Biblioteca fino al numero massimo di tre per utente e un numero illimitato di riviste. La restituzione può essere effettuata alla Segreteria dell’Istituto qualora la Biblioteca fosse chiusa.
48 ‑ Il prestito domiciliare consente il prestito di due volumi per utente per un tempo massimo di 15 giorni. Il prestito di volumi di grande consultazione (quali manuali, dizionari, ecc.) nonché libri rari e preziosi non è consentito.
49 ‑ Per il prestito domiciliare è necessaria l’apposizione della firma del richiedente sull’apposito registro sia al momento della consegna sia al momento della restituzione del volume.
50 ‑ Sarà cura del personale di Biblioteca stabilire mensilmente una lista dei libri eventualmente scomparsi o danneggiati.
51 ‑ Nei casi più gravi di ripetuti ritardi nella restituzione di libri o loro danneggiamento è possibile la revoca del prestito all’utente.
52 ‑ Il prestito domiciliare a favore di ex studenti dell’istituto può avvenire solo su garanzia di un docente della scuola e richiesta scritta.
53 ‑ La Biblioteca è un luogo pubblico e come tale va rispettato da utenti e personale addetto. È vietato consumare cibi e bevande. L’ingresso degli utenti è consentito solo a piccoli gruppi.
54 ‑ Tutti coloro che desiderano fare proposte di acquisti possono farlo tramite richiesta scritta da presentare agli addetti alla Biblioteca.
55 ‑ La fotocopia delle opere librarie è regolata dalle norme vigenti in materia di tutela del diritto d’autore.
X ‑ NORME GENERALI PER L’USO DEI LABORATORI
56 ‑ L’accesso ai laboratori è consentito solo ed esclusivamente nell’orario stabilito.
57 ‑I laboratori sono dotati di registro di presenza, che deve essere firmato dal docente con l’indicazione dell’ora, giorno e classe.
58 ‑ Il docente responsabilizza il gruppo onde evitare usi impropri delle attrezzature, sottrazioni o danneggiamenti.
59 ‑ Nelle aule laboratori è rigorosamente vietato introdurre cibi e bevande.
60 ‑ Il docente che utilizza il laboratorio s’impegna a garantire informazioni precise aggiornate sulle nuove tecnologie da far ricadere nella scuola.
61 ‑ Il docente che utilizza il laboratorio dimostra responsabilità e capacità di coordinare programmare proposte per nuovi acquisti legati alla funzionalità didattica del laboratorio.
62 ‑ Il docente che utilizza il laboratorio è disponibile a risolvere problematiche incontrate da altri docenti e dagli studenti nell’uso degli strumenti e propone forme di aggiornamento pianificate programmate con un orario idoneo allo scopo.
63 ‑ Il docente che utilizza il laboratorio coordina le proposte per l’aggiornamento mediante corsi di base o approfondimento.
64 – Durante gli esami di maturità ad ogni postazione studente dovrà essere interdetto l’accesso ad internet e dovranno essere sospesi, per l’intera durata delle prove, gli aggiornamenti automatici dei sistemi operativi allo scopo di evitare interruzioni nella fruizione della strumentazione informatica necessaria alla svolgimento delle prove stesse.
65 – L’accesso alle postazioni dovranno avvenire attraverso il profilo utente e password di ogni singolo Docente e Studente. Il computer principale durante le ore di lezione sarà riservato al Docente curriculare.
66 – Gli studenti avranno accesso diretto alle stampe in formato A4 e A3 previa autorizzazione del Docente presente nel laboratorio che fornirà loro il codice necessario per realizzare le stampe.
67 – Gli studenti non avranno accesso diretto all’utilizzo del plotter e della stampante 3D, ma dovranno attendere il necessario supporto tecnico per realizzare le stampe degli elaborati. Per la gestione e l’esecuzione delle stampe si rimanda alle indicazioni proposte dai singoli Dipartimenti delle materie di indirizzo. Una volta autorizzate dal Dirigente Scolastico, le indicazioni dei Dipartimenti assumeranno valore normativo.
68 – Durante le ore di lezione nel laboratorio il tecnico informatico dovrà essere presente in aula, o nelle immediate vicinanze, allo scopo di supportare l’attività didattica o, qualora fosse impegnato in altra attività di supporto, dovrà darne comunicazione al Docente interessato e rendersi reperibile mezzo telefono cordless in dotazione allo scopo di poter intervenire tempestivamente in caso si renda necessaria assistenza tecnica.
XI ‑ LABORATORIO DI INFORMATICA E LABORATORIO LINGUISTICO
69 ‑ Ciascun laboratorio è affidato ad un insegnante indicato dai dipartimenti di indirizzo artistico, musicale e coreutico e incaricato dal Collegio dei Docenti in una delle prime riunioni dell’anno scolastico.
70 ‑ L’insegnante indicato dai dipartimenti di indirizzo artistico, musicale e coreutico e incaricato dal Collegio dei Docenti è responsabile del buon funzionamento del laboratorio, della buona conservazione e dell’integrità del materiale lui affidato.
71 ‑ I laboratori, sulla base di un preciso progetto didattico, devono essere prenotati direttamente dall’insegnante interessato al personale tecnico, con congruo anticipo rispetto al loro utilizzo.
72 ‑ Non sono ammesse prenotazioni permanenti che possono precludere l’uso del laboratorio ad altro personale autorizzato salvo che per eventuali classi sperimentali per le quali sia previsto in orario curricolare.
73 ‑ Gli allievi non possono accedere ai laboratori se non sono accompagnati da un insegnante responsabile.
74 ‑ L’insegnante avrà cura di formare i gruppi di lavoro e di assegnare a ciascuno un sistema e mantenere nel tempo tale assegnazione, compatibilmente con le attività didattiche programmate, come previsto dalle norme.
75 – È assolutamente vietata la riproduzione di materiale coperto da copyright e l’installazione di programmi.
76 ‑ L’insegnante che utilizza il laboratorio è tenuto al controllo del corretto uso dell’aula stessa e ne assume la responsabilità. È facoltà dei Docente che utilizza l’aula chiedere al tecnico la disinstallazione momentanea di programmi o connessioni non necessari al momento.
77 ‑ Gli zaini vanno depositati negli spazi antistanti il laboratorio di informatica o linguistico.
78 – L’insegnante della classe che occupa l’aula di informatica diventa responsabile temporaneo dell’aula stessa e delle sue attrezzature. Pertanto, in caso di danneggiamenti o sottrazioni, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Docente referente, all’Assistente tecnico e all’Ufficio di Presidenza per gli interventi del caso.
79 ‑ Nel caso di rilevazione di un danno non segnalato, fatti i dovuti accertamenti, saranno ritenuti responsabili l’insegnante e gli allievi dell’ultima classe che abbia utilizzato l’aula.
80 ‑ L’utilizzo dei laboratori di informatica può essere esteso a qualunque docente, previo accordo con tecnico informatico per la calendarizzazione delle attività.
81 ‑ Una delle postazioni dovrà essere riservata alle studentesse e agli studenti diversamente abili e all’insegnate di sostegno.
82 ‑ Tutti i Docenti che utilizzano i laboratori devono firmare l’apposito registro di presenza e responsabilità.
XII‑ REGOLAMENTO PER L’USO DEL FORNO PER CERAMICA
83 – Il forno è a disposizione di tutti i docenti di materie artistiche del Liceo Artistico Statale di Novara e di Romagnano Sesia, concordando con i responsabili della gestione-forno data, orario e modalità di utilizzo del laboratorio ceramico.
84 – La cottura deve intendersi come prima cottura o cottura a gran fuoco con smalti che fondano ad una temperatura non superiore ai 1000°.
85 – La cottura dei pezzi è subordinata al parere favorevole dei responsabili del forno.
86 – I manufatti da cuocere dovranno essere depositati sullo scaffale a lato del forno, un’etichetta dovrà indicare il nome del docente che richiede la cottura.
87 – La cottura verrà effettuata quando ci sarà un numero di pezzi sufficienti per riempire la camera di cottura.
88 – Il caricamento e svuotamento del forno sarà a cura dei docenti responsabili.
89 – Coloro che hanno necessità di smaltare i pezzi biscottati dovranno procurarsi gli smalti necessari allo scopo.
90 – Dopo la cottura i pezzi saranno depositati sulla stessa scaffalatura a lato del forno e ritirati dal docente richiedente.
91 – L’accesso agli spazi del forno è consentito ai responsabili e al personale incaricato dal Dirigente Scolastico.
Allegato A – Sanzioni
DOVERI | VIOLAZIONI | SANZIONI | ORGANO COMPETENTE |
Rispetto delle persone (studentesse studenti, insegnanti, personale Ata)
| 1 ) linguaggio o gesti
2) linguaggio o gesti offensivi con connotazioni razziste
3) minacce o aggressione verbale
4) minacce o aggressione verbale con connotazioni razziste
5) aggressione fisica
6) Atti Bullismo e/o cyber bullismo Vedi Allegato C | 1) Ammonizione verbale e/o scritta* 2) Ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
3) Ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
4) Ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
5) Ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
6) Ammonizione scritta, attivazione del percorso informativo, formativo, preventivo, e sanzionatorio con eventuale allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica o con obbligo di frequenza per attività riabilitativa.
* Comunicazione scritta o convocazione delle famiglie e delle studentesse e degli studenti minorenni a cura del coord. di classe | 1) docente
2) docente e consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg.)
3) docente e consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg.)
4) docente e consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg.)
5) docente e consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg.)
6) docente e consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg.)
|
Rispetto delle strutture e attrezzature scolastiche | 7) Incuria
8) Danneggiamento colposo
9) Danneggiamento volontario | 7) Ammonizione verbale e/o scritta 8) Ammonizione verbale e/o scritta
9) Secondo la gravità del danno, ammonizione verbale e/o scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
I danni sono risarciti in solido da studentesse e studenti
(Comunicazione scritta o convocazione delle famiglie delle studentesse e degli studenti minorenni a cura del coord. di classe) | 7) Docente
8) Docente
9)docente, consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg)
|
Frequenza regolare | 10)Ritardo occasionale non giustificato (all’inizio delle lezioni, al cambio d’ora o dopo intervalli )
11) ritardi ripetuti non giustificati (all’inizio delle lezioni, al cambio d’ora o dopo gli intervalli)
12) assenze occasionali non giustificate
13) assenze ripetute non giustificate
14) uscite occasionale non autorizzata dall’aula
15) uscita ripetuta non autorizzata dall’aula
16) uscita occasionale non autorizzata dalla scuola
17) uscita ripetuta non autorizzata dalla scuola
| 10) ammonizione verbale e/o scritta
11) ammonizione scritta,
12) ammonizione verbale e/o scritta
13) ammonizione scritta
14) ammonizione scritta
15) ammonizione scritta
16) ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
17) ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
* (comunicazione scritta o convocazione delle famiglie delle studentesse e degli studenti minorenni a cura del coord.di classe) | 10) docente
11) docente, consiglio di classe
12) docente
13) docente, consiglio di classe
14) docente
15) docente, consiglio di classe
16) docente, consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg)
17) docente, consiglio di classe, consiglio di istituto (se oltre i 15 gg)
|
Rispetto delle consegne e dei regolamenti.
Abbigliamento adatto al luogo e all’ambiente.
| 18) mancato rispetto delle norme circa il parcheggio di biciclette
19) utilizzo del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici nei locali scolastici
20) violazione delle norme di sicurezza
21) violazione delle norme relative al fumo Vedi Allegato D
22) violazione del rispetto e del decoro verso l’istituzione scolastica, attraverso un abbigliamento non idoneo al luogo e ad un ambiente educativo | 18) ammonizione verbale e/o scritta
19) ammonizione verbale e/o scritta
20) ammonizione scritta
21) ammonizione scritta
22) ammonizione verbale e/o scritta
*(comunicazione scritta o convocazione delle famiglie delle studentesse e degli studenti minorenni a cura del coord.di classe
| 18) docente
19) docente
20) docente
21) docente
22) docente |
Partecipazione all’attività didattica | 23) mancanza di collaborazione
24) dimenticanza occasionale del materiale didattico
25) dimenticanza ripetuta del materiale didattico
26) disturbo della lezione
27) rifiuto di svolgere il compito assegnato | 23) ammonizione verbale e/o scritta
24) ammonizione verbale e/o scritta
25) ammonizione scritta
26) ammonizione verbale e/o scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
27) Ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.
(comunicazione scritta o convocazione delle famiglie delle studentesse e degli studenti minorenni a cura del coord.di classe
| 23) docente
24) docente
25) docente, consiglio di classe
26) docente, consiglio di classe, con siglio di istituto ( se oltre i 15 gg)
27) docente, consiglio di classe, con siglio di istituto ( se oltre i 15 gg)
|
Allegato B ‑ Regolamento di visite e viaggi di Istruzione
l. Per i Viaggi di Istruzione di più giorni, che si svolgeranno nella settimana deliberata dal Consiglio di Istituto salvo significative differenze di preventivo, si dovrà compilare un modulo da cui risulti quanto segue:
- numero e nome dei partecipanti
- firma degli stessi e dei rispettivi genitori
- nome firma dell’accompagnatore (docente della classe)
- nome firma dell’accompagnatore supplente (docente della classe)
- meta del viaggio
2. Laddove sia previsto l’uso dei pullman, ottimizzare il numero dei partecipanti in base ai costi e alla capienza massima.
3. Per i viaggi in treno o in aereo, anche per il gruppo composto da meno di 15 persone si deve prevedere l’accompagnamento con due docenti.
4. Le ricevute di versamento degli acconti e dei saldi dovranno essere consegnate dal coordinatore di classe in segreteria dai rappresentanti di classe in segreteria.
5. Le richieste di chiarimento o informazioni sui viaggi in genere devono essere rivolte ai referenti viaggi o alla segreteria.
6. Tutte le informazioni concernenti costi,versamenti ecc. devono essere richieste al responsabile della Segreteria.
7. l contatti con le Agenzie devono essere tenuti esclusivamente dai referenti dei viaggi.
8. Per attivare i Viaggi di istruzione la procedura deve essere la seguente:
- Mete e itinerari devono risultare inerenti all’indirizzo e/o alla specificità del corso di studi.
- Il consiglio di classe segnata una o due proposte alternative di visita con località ed eventuali specificazioni riguardanti siti e/o monumenti che si intendono visitare, da sottoporre successivamente alle agenzie.
Prima del Consiglio di Classe di ottobre/novembre i referenti viaggi inviano via e-mail ai docenti le schede per l’individuazione della meta e per la “dichiarazione di disponibilità” ad accompagnare le classi. Raccolti i dati i referenti delle Visite d’istruzione si riuniscono con l’Assistente amministrativa incaricata per individuazione di mete comuni.
- Sulla base delle mete individuate, entro la fine di novembre l’Ufficio di segreteria predispone la richiesta di preventivo alle agenzie viaggi, indicando le condizioni (posizione centrale tipo di hotel, ipotesi di itinerario di massima ecc.) e la scadenza di presentazione.
- I contatti con le Agenzie, anche se indicati dai referenti viaggi, sono tenuti dall’assistente amministrativo incaricato .A seguito dell’approvazione definitiva del Consiglio di Istituto sarà data comunicazione agli studenti del costo effettivo della visita con indicazione dei giorni e della data entro cui effettuare il versamento a saldo.
9. Tutti gli studenti anche se maggiorenni sono tenuti al rispetto delle regole al rispetto del programma, comprese le visite ai musei pagate a parte; inoltre anche se maggiorenni la autorizzazione dovrà essere controfirmata dai genitori.
10. La Commissione viaggi fornirà un itinerario approssimativo; sarà compito degli accompagnatori prepararne uno particolareggiato non appena acquisite le proposte delle Agenzie selezionate.
11. Le uscite didattiche di un giorno sono rivolte a tutte le classi, per un massimo di 3 gg. annui non cumulabili; devono essere programmate dal Consiglio di classe e autorizzate dai genitori per iscritto. Si considera il 15 maggio come termine ultimo per la programmazione delle uscite, salvo il verificarsi di eventi estemporanei (mostre aperte solo durante la stagione estiva, conferenze etc.) e attività comprese nei progetti: intercultura, master dei talenti, PON, alternanza scuola/lavoro etc.
12. I versamenti, per trasporto e ingressi, dovranno essere versati sul conto corrente della scuola sopracitato.
13. Possono partecipare ai viaggi di istruzione anche i genitori.
14. Il personale ATA può partecipare quale supporto al docente titolare della classe ove il numero degli studenti superi quello consentito dalla normativa vigente sia per i viaggi di più giorni che per le visite giornaliere.
15. Gli studenti extracomunitari per i viaggi all’estero devono richiedere autorizzazione o visto alla Questura.
16. Su segnalazione dei docenti accompagnatori agli allievi che abbiano recato disturbo durante una visita d’istruzione sarà negata l’autorizzazione a partecipare ai viaggi di istruzione dell’anno successivo; il Consiglio di classe può preventivamente negare l’autorizzazione agli alunni che dimostrino, nella normale attività didattica in classe, scarso rispetto per le regole e per il vivere civile, attestato da sanzioni disciplinari anche di media entità (ripetute note disciplinari, ammonizioni scritte per il comportamento etc.).
17. Come da delibera dei Consiglio di Istituto, viene determinato un tetto massimo di spesa cumulativa di €. 500,00 per il complesso dei viaggi e visite di istruzione che una singola classe effettuerà durante l’anno scolastico.
18. Viaggi e visite di istruzione, essendo necessariamente dettati da motivazioni didattiche legate alla programmazione, dovrebbero contemplare la partecipazione dell’intera classe. Non si darà corso a iniziative per le quali non si raggiunga la partecipazione di almeno i 2/3 della classe, da tale parametro si escludono dal conteggio gli studenti diversamente abili che hanno richiesto di non partecipare; per gli studenti che richiedono un’assistenza di 24 su 24, non potendo fornire la scuola tale supporto di assistenza costante individualizzata, è prevista la partecipazione a pagamento di un genitore.
19. La partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici sarà indipendente dal numero dei partecipanti per classe.
20. Per necessità di supervisione e particolari garanzie di sicurezza è prevista la partecipazione del Dirigente Scolastico o suo delegato in aggiunta ai docenti accompagnatori.
N.B.: In caso di un aggravio di costi dovuto alla riduzione del numero dei partecipanti al viaggio, la scuola declina ogni responsabilità.
Allegato C – Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- PREMESSA
Il bullismo, un fenomeno ampiamente diffuso tra i giovani che si concretizza in atti di aggressione che avvengono spesso in assenza di testimoni adulti, non si realizza solo “in presenza”, ma attualmente soprattutto sui social e comunque in ambiente virtuale, determinando così quello che viene definito “Cyberbullismo”.
La Legge 29 maggio 2017, n.71, definisce in tal modo il fenomeno: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, accompagnate quasi sempre dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle leggi in vigore. La scuola deve farsi carico della prevenzione e della lotta al bullismo e al cyberbullismo anche perché il fenomeno ha inizio proprio tra i banchi, per poi continuare anche al di fuori dell’ambiente scolastico.
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Visti gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Vista la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Vista la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Vista la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Vista la direttiva MIUR n.1455/06;
- Visto D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Viste le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Visti gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Visti gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Vista la Legge n.71/2017
Si dispone quanto segue:
- Si ritiene deprecabile e inaccettabile qualsiasi atto di bullismo, pertanto esso viene sanzionato severamente.
- Qualsiasi atto di cyberbullismo, deprecabile e inaccettabile, viene sanzionato severamente.
- Gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.
- Le condotte di cyberbullismo, anche se in altro luogo e in altro tempo rispetto all’ edificio e all’ orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici rientrano nelle azioni perseguibili a scuola.
- Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’ interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.
- Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’ interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’ interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di informazione, formazione, prevenzione istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo; devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli; devono vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità; devono conoscere i regolamenti d’istituto; devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Il Liceo Casorati è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio; Il Dirigente Scolastico individua un referente del bullismo e del cyberbullismo e il relativo gruppo di lavoro; prevede all’ interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione , in materia di prevenzione al bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e ATA; favorisce la discussione all’ interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Il referente del bullismo e cyberbullismo coordina il gruppo di lavoro per la promozione della conoscenza e della consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo. Il gruppo di lavoro propone:
progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale, anche con la partecipazione di enti esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia; attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; convegni ,seminari, corsi, attività anche per la giornata mondiale sulla sicurezza in Internet.
- Il Collegio dei Docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- MANCANZE DISCIPLINARI
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
- la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l’intenzione di nuocere;
- l’isolamento della vittima.
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo:
- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Estromissione intenzionale dall’attività on line.
- Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- SANZIONI DISCIPLINARI
L’Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d’Istituto. Gli episodi di cyberbullismo saranno sanzionati con “Richiamo verbale o ammonizione scritta (Dirigente scolastico o docente) e in casi di recidiva sospensione minima di 10 giorni” in ottemperanza all’art. 16 del Regolamento d’Istituto “Atti di bullismo” Fanno parte del presente Regolamento:
- procedura da seguire in base alla LEGGE 71 DEL 29 MAGGIO 2017
- “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
- LEGGE 71 DEL 29 MAGGIO 2017
Allegato D – Divieto di fumo: la procedura attuativa
· DECRETO LEGGE N. 104/13 – DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE
· ISTRUZIONI OPERATIVE AI FUNZIONARI INCARICATI DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
· NOMINA RESPONSABILE DIVIETO DI FUMO
· DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO IN QUALITÀ DI FUNZIONARI INCARICATI
· RESPONSABILI DIVIETO DI FUMO
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Circolare n. Novara, 13 novembre 2018
AI DOCENTI AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI AL PERSONALE A.T.A. Al D.S.G.A AGLI ATTI |
OGGETTO: Decreto Legge N. 104/13 – DIVIETO DI FUMO nelle scuole
La scuola è impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:
- prevenire l’abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Il Decreto Legge 12 settembre 2013,n. 104“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:
– all’art.4 comma 1: il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
– all’art.4 comma 2: E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti il DL 104/13 e le norme di seguito elencate:
- a) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
- b) legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico
- c) legge 11 nov. 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”:
- d) legge 24 nov. 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- e) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”;
- f) circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- g) legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- h) legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- i) D.L. n.32 del 3 marzo 2003 art 6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo”
- l) legge 311/04 art.1 comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%”
- n) circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”
DISPONE
l’osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto (quindi anche il cortile interno e i passanti antistanti gli ingressi), in particolare durante l’intervallo ed in qualsiasi altro momento della giornata scolastica. Al personale di vigilanza spetta il controllo dell’osservanza del divieto.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “F. Casorati” – NOVARA).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti, come previsto dalla normativa vigente.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto tutti i proff. incaricati nel PIANO DI EMERGENZA dei vari plessi, con i seguenti compiti:
- informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica
- vigilare sull’osservanza del divieto di fumare
- procedere all’accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
Tutto il personale è comunque tenuto al controllo del divieto di fumo
Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge. La decisione scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo. Si auspica quindi un’attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all’interno del contesto scolastico.
La presente comunicazione deve essere condivisa con la classe dai docenti coordinatori e verrà esposta nell’aula a fianco delle Norme di sicurezza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Arch. Salvatore Palvetti
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Prot. n. ………./……/FP Novara, 13/11/2018
ISTRUZIONI OPERATIVE AI FUNZIONARI INCARICATI DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
Durante l’orario di servizio, le SS.LL. devono vigilare sull’osservanza del divieto di fumare e procedere all’accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i locali e pertinenze dell’Istituto, nonché recarsi tempestivamente in particolari punti dell’edificio ove sia segnalata una violazione.
Coloro che, pur essendo individuati per il controllo e l’applicazione del divieto di fumo, non fanno rispettare le disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma il cui importo varia da un minimo di euro 220,00 ad un massimo di euro 2.200,00.
Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo.
In caso di trasgressione al divieto:
- provvedono alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità,
- individuano l’ammenda da comminare,
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la 2° e 3° copia all’ufficio di segreteria. La terza copia viene trasmessa al Prefetto nel caso non venga pagata l’ammenda
In ordine di tempo:
- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e lo informano di essere i Funzionari Incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.
- Qualora si riesca a identificare il contravventore allontanatosi, con le generalità complete (es. tramite testimoni), sul verbale si appone la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
- Poi il verbale e il modulo per il pagamento saranno spediti al domicilio tramite raccomandata RR, che gli sarà addebitata aggiungendone l’importo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi si spedisce secondo le modalità illustrate al precedente.
- il contravventore può aggiungere una dichiarazione a verbale; in tal caso va riportata fedelmente.
Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: Invitato a firmare,si è rifiutato di farlo.
Per effetto della legge 3/2003 le multe per i trasgressori vanno dai 25 ai 250 euro. Successivamente la Finanziaria 2005 ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00. Quest’ultimo importo si raddoppia se si fuma in presenza di donne in gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da 55 euro a 550 euro).
Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al verbalizzante presso il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “F. Casorati” presentando copia della ricevuta di versamento in segreteria, entro 60gg dalla contestazione, onde evitare l’inoltro del rapporto all’Autorità competente (PREFETTO), ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Arch. Salvatore Palvetti
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Prot.n. /…. /FP Novara, 13/11/2018
Al prof. ………………………
Al DSGA
All’ALBO
Agli ATTI
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DIVIETO DI FUMO
Il Dirigente Scolastico | |
Visto | l’art. 88 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 |
Visto | la Legge 11.11.1975, n. 584 |
Visto | la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione cosi come modificata dal D.L. n.104 del 12 settembre 2013 |
Visto | la Legge 28.12.2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” – Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975) |
Visto | la Legge 30.12.2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” –c. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975) |
Visto | la Direttiva PCM del14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici |
Visto | la Legge 31 ottobre 2003, n.306. – art. 7 |
Visto | il decreto PCM 23.12.2003 -Attuazione dell’art.51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3 |
Visto | la circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, – “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo” |
Visto | il DM Salute – Circolare 17.12.2004 – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori |
Visto | la disposizione interna del Dirigente Scolastico, con circ. n. del 13 novembre 2018 |
CONSIDERATA | l’organizzazione complessiva dell’Istituto, i locali utilizzati dagli uffici e i servizi dell’istituto stesso |
RITENUTO | che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente dal personale dipendente di questo Istituto, per l’adeguata competenza e sensibilità |
Conferisce |
alla S.V. la NOMINA di Funzionario Incaricato dell’applicazione alla Legge n. 584/1975 e della Legge 3/2003, per l’a.s. 2018-19
con lo scopo di:
Informare, prevenire, ed in casi estremi, sanzionare la violazione del divieto di fumo |
con i seguenti compiti:
- informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica
- vigilare sull’osservanza del divieto di fumare
- procedere all’accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica
- notificare direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
Contestualmente vengono consegnate alle SV le istruzioni operative e la dichiarazione di accreditamento in qualità di Funzionario Incaricato.
La misura dell’eventuale compenso da corrispondere sarà determinata in sede di contrattazione integrativa e verrà liquidata per intero, in parte o non verrà liquidata, terminato l’anno scolastico, a consuntivo dell’attività svolta, previa consegna della dichiarazione e della relazione del lavoro svolto, su determinazione del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Arch. Salvatore Palvetti
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Prot. n. ………./……/FP Novara, 13/11/2018
DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO IN QUALITÀ DI FUNZIONARI INCARICATI
Il sottoscritto Dirigente Scolastico del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “F. Casorati” di Novara via Greppi 18
dichiara
di aver nominato, in ottemperanza all’obbligo previsto dalla legge, Incaricato di vigilare e di accertare violazioni alla L. 584/1975 (divieto di fumo) e alla L. 3/2003 (tutela dei non fumatori) nell’ambito dei locali dell’Istituto comminando le eventuali sanzioni, il Sig. ………………………………………………………….. Carta Identità n. ………………………………………………….. rilasciata in data ……………………………………….., che sarà esibita su richiesta ad eventuale trasgressore unitamente alla presente dichiarazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.
In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:
- Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
- Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione”.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Arch. Salvatore Palvetti
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Prot. N. /Fp Novara, 13 novembre 2018
- Al DSGA
- Agli ATTI
RESPONSABILI DIVIETO DI FUMO
DOCENTE | FIRMA per ricevuta nomina |
VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Arch. Salvatore Palvetti
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Verbale di accertamento e contestazione n. ____________
PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L . n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).
L’anno ____________, il giorno ______ del mese di______________________, alle ore _______, nel locale ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________, il sottoscritto ____________________________________________, incaricato dell’accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. _________________, del _________________,
ACCERTA
che il Sig. ____________________________________________________, nato a ____________________________, il_____________, residente a ____________________________, indirizzo __________________________________, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), __________________________________________, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) __________________________________
___________________________________________ in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e s.m.i.,
COMMINA
allo stesso/a un’ammenda pari ad € _________________.
Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTIFICA: Il sottoscritto ________________________________________________, notifica il presente
verbale al Sig. ___________________________________, mediante consegna di copia in proprie mani.
Il Verbalizzante Il Trasgressore
_____________________________ _____________________________
In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R..
___________________________________________________________________________________
AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di Roma, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:
- con pagamento presso il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma;
- tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- con pagamento presso gli Uffici Postali.
Il pagamento al Concessionario o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l’apposito modulo “F23” (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo “131T”, corrispondente alla voce “Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.”, nonché il codice dell’ente cui va riferito il versamento: BRM. Per l’ulteriore aumento del 10% stabilito dall’art. 1, comma 189, L. 311/2004, il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).
Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al funzionario che ha accertato l’infrazione.
Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l’amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Roma, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell’attivazione del procedimento ingiuntivo.
Scarica il PDF per la compilazione: http://www.liceodellearticasorati.edu.it/regolamento-distituto/
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Sommario
2 – Lo studente ha diritto ad una formazione culturale professionale qualificata. 1
3 ‑ Gli studenti sono tenuti: a frequentare regolarmente i corsi 2
IV ‑ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.. 2
V ‑ NORME COMPORTAMENTALI E SANZIONI DISCIPLINARI 3
5 – Si configurano alcune norme comportamentali 3
6 – Gli studenti possono accedere alla propria sede o plesso di appartenenza. 3
7 ‑ Le assenze superiore ai cinque giorni 3
9 ‑ In caso di malessere dell’alunno. 3
10 – Ritardi e uscite anticipate. 4
12 ‑ Nel corso delle ore di insegnamento. 4
13 ‑ All’inizio dell’anno scolastico lo studente riceve il libretto personale. 4
14 – Le biciclette possono essere posteggiate all’interno della sede e dei plessi 5
15 ‑ Le studentesse e gli studenti durante l’orario scolastico non possono uscire. 5
17 ‑ Le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato. 5
18 ‑ Le studentesse e gli studenti sono tenuti a risarcire la scuola. 5
19 ‑ Le studentesse e gli studenti sono invitati ad avere cura delle cose personali 5
20 ‑ La biblioteca e i vari laboratori dell’istituto favoriscono l’integrazione dell’insegnamento. 5
21 ‑ Gli studenti possono accedere alla Biblioteca e ai laboratori osservando il regolamento. 5
22 ‑ Finalità dei provvedimenti disciplinari 6
23 ‑ Organi competenti dell’erogazione delle sanzioni 6
25 ‑ Sanzioni: criteri regolativi 6
VI ‑ ORGANIZZAZIONE E REGOLE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 8
29 ‑ Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale. 8
30 – Il Consiglio di classe è convocato dal Capo di Istituto. 8
31 ‑ Il Collegio dei docenti è convocato per gli adempimenti di cui all’art.7 del T.U. 8
32 ‑ Il Consiglio di Istituto nella sua prima seduta è presieduto dal Capo di Istituto. 8
33 ‑ Il consiglio elegge anche un vicepresidente. 8
34 ‑ Il Consiglio è convocato dal presidente. 8
35 ‑ Il Consiglio di Istituto predispone annualmente. 8
36 ‑ Le sedute e gli atti dei Consiglio sono pubblici. 8
37 ‑ Il Dirigente scolastico convoca il comitato per la valutazione. 9
VII‑ ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 9
38 – È autorizzata la diffusione di materiali e l’utilizzazione della bacheca. 9
39 – È vietata la propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola. 9
40 ‑ Tutti i genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali 9
VIII‑ REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE. 9
41 ‑ Le visite guidate e i viaggi d’istruzione. 9
IX ‑ REGOLAMENTO BIBLIOTECA DI ISTITUTO.. 9
X ‑ NORME GENERALI PER L’USO DEI LABORATORI 10
XI ‑ LABORATORIO DI INFORMATICA E LABORATORIO LINGUISTICO.. 11
XII‑ REGOLAMENTO PER L’USO DEL FORNO PER CERAMICA.. 12
Allegato B ‑ Regolamento di visite e viaggi di Istruzione. 17
Allegato C – Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 19
Allegato D – Divieto di fumo: la procedura attuativa. 23
- DECRETO LEGGE N. 104/13 – DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE. 23
- ISTRUZIONI OPERATIVE AI FUNZIONARI INCARICATI DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO.. 23
- NOMINA RESPONSABILE DIVIETO DI FUMO.. 23
- DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO IN QUALITÀ DI FUNZIONARI INCARICATI 23
- RESPONSABILI DIVIETO DI FUMO.. 23
PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO.. 34